Dal 30 luglio 2024 (data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Salute 5 luglio 2024 che ha previsto la “Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull’oblio oncologico“.
Tale provvedimento è finalizzato ad attuare concretamente quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023 n. 193, in vigore dal 2 gennaio 2024, che ha stabilito “disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche”.
“Per «diritto all'oblio oncologico» si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica” (art. 1 della legge 192/2023), nei casi previsti dalla medesima legge, e cioè nell’ambito dell’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, in materia di adozione, nonché dell’accesso ai concorsi e alle procedure selettive pubbliche e private.
In particolare, per l’accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi (art. 2) non è ammessa la richiesta di informazioni relativa alle patologie oncologiche di cui la persona abbia sofferto precedentemente e il cui trattamento si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni (cinque anni se la patologia sia insorta prima del compimento dei ventuno anni); inoltre, tali informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali; ancora, in tali casi non possono essere applicati al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti ed è vietato richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari per la stipulazione dei contratti ivi indicati.
Per il caso in cui tali informazioni siano state fornite precedentemente, le stesse non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, decorso il predetto termine di dieci anni (o cinque); a tal fine, è previsto che il contraente invia tempestivamente alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, una certificazione (rilasciata secondo le disposizioni di un successivo decreto) e che entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, gli operatori di cui al secondo periodo in possesso delle predette informazioni procedono alla loro cancellazione.
Le modalità e le forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari per l'applicazione delle disposizioni di legge dovevano essere stabilite con decreto del Ministro della Salute: a ciò ha provveduto appunto il Decreto del Ministero della Salute 5 luglio 2024.
Tale provvedimento ha previsto che l’istanza per ottenere la certificazione attestante l'avvenuto «oblio oncologico» sia presentata tramite un apposito modello (qui allegato), eventualmente corredata dalla relativa documentazione medica, ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, o ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l'oblio, o al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta; la certificazione (redatta anch’essa secondo apposito modello, qui allegato) è rilasciata, gratuitamente, entro trenta giorni dalla richiesta se sussistono, a giudizio della struttura o del medico certificante, i presupposti temporali richiesti dalla legge n. 193 del 2023 e dai successivi decreti. Si prevede inoltre che, ai fini della tutela dei dati personali, l’istanza ed i relativi allegati sono cancellati trascorsi dieci anni e che i soggetti deputati a ricevere la certificazione devono procedere alla cancellazione della stessa trascorsi dieci anni.
Ricordiamo peraltro che non per tutte le patologie oncologiche il termine per il diritto all’oblio è di dieci anni, in quanto l’art. 5 della legge 193/2023 ha previsto che con successivo decreto del Ministro della salute fosse definito l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori; a tal fine è stato emanato il Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024, pubblicato il 24 aprile 2024, nel cui allegato (reperibile qui) è previsto l’elenco di tali specifiche patologie e dei relativi termini ridotti.
Inoltre ricordiamo che, come sopra accennato, la legge sull’oblio oncologico ha inciso anche in materia di adozione (art. 3); in particolare, la legge 184/1983 prevede che le indagini per l’accertamento dei requisiti dei richiedenti l’adozione riguardano la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore; a tal riguardo, la legge 193/2023 ha inserito la precisazione che “le indagini concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età”.
Ancora, la legge (art. 4) ha previsto anche che “ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età” e che un successivo decreto attuativo potrà occuparsi di promuovere “specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi”.
In allegato puoi trovare il Modello di Certificato di Oblio Oncologico, e la documentazione dedicata alle tipologie di patologie con termini ridotti.
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